Strumenti di incasso e pagamento domestici in Italia
Le schede relative agli strumenti di incasso e pagamento italiani vengono aggiornate
quando cambiano le norme e le prassi bancarie e sono arricchite di tanto in tanto anche in base alle osservazioni ed ai contributi forniti dai soci attraverso le segnalazioni inviate in Segreteria .
Ultimo aggiornamento: Novembe 2001
RI.BA (RIcevuta BAncaria)
E' una procedura interbancaria realizzata per la gestione automatica degli incassi commerciali domiciliati che utilizzano la ricevuta bancaria .
Sono esclusi gli appunti pagabili a vista .
Il servizio prevede :
· La presentazione da parte del cedente alla Banca Assuntrice delle partite da incassare
· La stampa a cura della banca assuntrice delle ricevute pagabili presso i propri sportelli
· L'inoltro da parte della banca assuntrice alle altre banche ,attraverso la Rete Nazionale Interbancaria ( RNI ), delle ricevute pagabili presso i loro sportelli
· La comunicazione all'azienda creditrice delle partite “insolute” e di quelle pagate
La presentazione alla Banca Assuntrice deve avvenire ,di norma,
· almeno 10 gg prima della scadenza più vicina ,se i crediti sono incassabili sulla stessa banca
· almeno 15 gg prima ,se le ricevute sono domiciliate presso altre banche
La presentazione può avvenire solo su supporto magnetico o per via telematica attraverso un collegamento multibanca del Corporate Banking Interbancario ( CBI )
La Banca Assuntrice può accogliere le presentazioni secondo le seguenti forma tecniche:
· Accredito “S.B.F”. ( Salvo Buon Fine ) nel conto ordinario o nel conto anticipi ricevute alla maturazione delle valute ( scadenza + gg banca ) .
· Accredito S.B.F in un conto d'ordine “conto incassi a scadere “,dal quale, a maturazione delle rispettive valute ,le partite saranno volturate a credito del c/c ordinario
· Accredito in c/c ordinario ad avvenuto incasso delle partite ( “dopo incasso”)
Comunicazioni di insoluto e pagato
· Ricevute domiciliate su stessa banca del creditore : entro 4 gg lavorativi dalla scadenza
· Ricevute domiciliate su altre banche : entro 6 gg lavorativi
A richiesta, le banche possono anche fornire le comunicazioni di pagato
Disponibilità Giuridica
E' il termine oltre il quale la banca assuntrice non può più riaddebitare l'insoluto al cedente ( salvo proroghe per cause di forza maggiore ,ivi compresi gli scioperi del personale della banca o di suoi corrispondenti anche non bancari )
· 4 gg lavorativi per le ricevute domiciliate sulla stessa banca
· 10 gg lavorativi per quelle domiciliate su altre banche ( 6 gg è il termine fra le banche )
Richiami
E' possibile accogliere disposizioni di “richiamo” solo se gli avvisi non sono stati già inoltrati ai debitori o le partite alle banche domiciliatarie
Pagamento delle RI.BA
Il debitore ha due gg di tempo dopo la scadenza per pagare le ricevute presso lo sportello bancario domiciliatario .
CBI E' possibile estinguere le partite per via telematica con il CBI.
A tal fine il creditore deve inserire nelle RI.BA il Codice Fiscale o la Partita IVA del debitore ( per consentire alla banca domiciliataria di riconoscere a avvertire sollecitamente il debitore )
Per avviare la procedura è necessario che l'azienda creditrice
· sia codificata come utente del servizio ,mediante il codice azienda ( COAZ) rilasciato dalla SIA
· provveda ad identificare le banche domiciliatarie con i codici ABI e CAB
· rilasci “una tantum “ alla Banca Assuntrice” apposita lettera d'incarico
R.I.D ( Rapporti Interbancari Diretti )
E' una procedura interbancaria realizzata per gestire gli incassi a scadenza mediante addebito in conto preautorizzato da parte del debitore
Tipo RID: RID Commerciale e RID utenze . Da RID veloce : da fine 2001
Presentazione: 5-12 gg lav. prima della scadenza ( stessa banca - altre banche )
Disponibilità giuridica: 7-10 gg. lav dopo la scadenza ( termini solo indicativi )
Spese interbancarie per un RID = Lit 1440
Insoluti
Revoca
Limiti add.
Data lim. Pag.
RID Commerciale**
4 - 7 gg*
nessuna o pattuita
si
20 gg lav
RID Utenze*
12
max 5 gg*
no
30 gg lav
*ex RIA….
** Il debitore può scegliere di fissare limiti all'addebito ,le cosidette “clausole limitative”.
In presenza di clausole limitative sussiste l'obbligo della banca domiciliataria di
controllare le caratteristiche degli incassi quando questi sono indicati nel modulo di
addebito.
· Numero massimo delle disposizioni d'incasso
· L'importo massimo per pagamento
· La data del primo pagamento
· La data dell'ultimo pagamento
Modalità operative
Sono simili a quelle della RIBA .
L'azienda creditrice cura la sottoscrizione del modulo di autorizzazione e li invia ai clienti
ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI RID
La procedura di Allineamento Elettronico Archivi RID è divenuta parte integrante del Corporate Banking Interbancario a partire dal 19 aprile 1999 (documentazione tecnica su www.abi.it – servizi agli utenti – servizi di mercato – Corporate Banking Interbancario – Standard Tecnici – Area Incassi)
LA STORIA
Alcune primarie Imprese, forti utilizzatrici del servizio RID ,avevano sviluppato, in collaborazione con numerose aziende di credito, su base bilaterale una procedura elettronica per l'attivazione della procedura RID in sostituzione della tradizionale modalità cartacea .
Il servizio presentava alcuni limiti intrinseci, ed in particolare:
· Era sostanzialmente riservato a creditori ritenuti primari, ad “insindacabile” giudizio degli Istituti di Credito;
· Non tutti gli Istituti di Credito ne garantivano l'effettuazione (numerosi Istituti piccoli e medio-piccoli non avevano aderito), costringendo in tal modo le Imprese a mantenere attive in parallelo modalità cartacea ed elettronica;
· Il rapporto contrattuale che disciplinava il servizio era incentrato sulle “lettere di manleva”, che ribaltavano, con poche eccezioni, sul creditore qualunque responsabilità, civile e penale, per problemi riconducibili al mancato/errato funzionamento della procedura.
Per eliminare questi “limiti” e per impulso degli stessi Istituti di credito che desideravano estendere la procedura automatizzata per garantire recuperi di efficienza interna, l'ABI, in collaborazione con AITI e Confindustria, si è fatta promotrice di un gruppo di lavoro con l'obiettivo di definire una procedura standard interbancaria di Allineamento Elettronico Archivi RID che sfruttasse, nei limiti del possibile , gli “investimenti” già effettuati dal Sistema Bancario e dalle Imprese.
Il gruppo di lavoro, dopo oltre un anno di attività, ha espresso un documento riassuntivo delle caratteristiche generali e delle modalità di funzionamento della procedura; il sistema bancario, dopo alcuni mesi di ulteriore approfondimento, ha finalmente reso nota in data 10 febbraio 1999 la documentazione tecnica, teoricamente definitiva, a supporto della procedura.
Tale documentazione tecnica, nella sua stesura originaria, conteneva però alcune incongruenze, anche su alcuni aspetti rilevanti, rispetto a quanto concordato in sede di gruppo di lavoro, sicchè, in seguito alla tempestiva reazione da parte delle Imprese, l'ABI è intervenuta con una serie di modifiche “licenziate” con procedura d'urgenza e, la nuova procedura è divenuta operativa il 19 aprile 1999.
I RISCONTRI
Una serie di problemi di diversa origine e natura ha afflitto le Imprese nel primo anno di operatività della nuova procedura
1 Molti Istituti si sono presentati alla data di avvio della nuova procedura assolutamente impreparati dal punto di vista dei sistemi
A tutt'oggi, vi sono ancora alcuni Istituti, per lo più a carattere locale, che non sono in
grado di garantire il completo funzionamento della procedura.
2 Per tutto il periodo di affiancamento della nuova e della vecchia procedura, sono stati frequenti i casi di flussi inopinatamente dispersi nei meandri delle reti informatiche, vuoi sulla tratta d'andata (allineamento) che, soprattutto, in quella di ritorno (esito).
3 Alcuni istituti non verificano in fase di allineamento la corrispondenza tra coordinate del conto corrente (CODABI + CODCAB + NUMCONTO) ed anagrafica dell'intestatario/delegato, verifica che viene poi correttamente effettuata all'atto della successiva richiesta d'incasso. In tal modo, ad un esito positivo in termini di allineamento archivi può far seguito un insoluto tecnico, con tutti i problemi che ciò implica.
Ad esempio:
contenuti allineamento: ABI 01111, CAB 02222, C/C 3456, ROSSI PAOLO
esito allineamento: OK su ABI 01111, CAB 02222, C/C 3456 (conto esistente ma intestato in realtà a BIANCHI MARIO)
esito incasso: NEGATIVO per mancata corrispondenza a livello anagrafico (ROSSI PAOLO è titolare di conto con diversa numerazione)
1 Vi sono difficoltà, da parte delle Aziende creditrici, per la corretta compilazione del campo relativo al numero del conto corrente di addebito, soprattutto per quanto concerne l'uso o il non uso di caratteri particolari (barre, punti, trattini, ecc.), di zeri ai fini di riempimento del campo, di allineamento (destra/sinistra). Talvolta, la corretta compilazione differisce da quelle che sono le evidenze in possesso dello stesso cliente debitore (ad es., classicamente, sul libretto degli assegni), cosicchè l'Azienda creditrice si trova virtualmente impossibilitata a conoscere le corrette modalità di compilazione.
2 La documentazione tecnica non è esente da dubbi interpretativi. Ad titolo di esempio: nel record 30, posizioni 11-116, devono essere indicati (obbligatoriamente nel caso di impianto delega) denominazione/ragione sociale nonché cod. fiscale/partita IVA del cliente sottoscrittore. Se, come è interpretazione comune e come lo stesso ABI in via peraltro ufficiosa ha sostenuto, deve intendersi per sottoscrittore la persona fisica che materialmente sottoscrive il modulo (coincidente con il titolare del conto se persona fisica o con il soggetto delegato ad operare sul conto qualora la titolarità di quest'ultimo sia riferita a persona giuridica), allora non si capisce il significato dei termini “ragione sociale” e “partita IVA” riportati dalla documentazione tecnica.
M.AV ( Mediante Avviso )
Procedura che prevede la gestione degli incassi non domiciliati
Su istruzione dell'azienda creditrice , la Banca Assuntrice predispone i bollettini di versamento che vengono inviati al debitore ,il quale può effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale esibendo il documento ricevuto .
All'atto del pagamento al debitore viene consegnata la parte di modulo di sua
spettanza opportunamente quietanzata . Sono esclusi gli appunti pagabili “a vista”.
La Banca Assuntrice ,su richiesta del cedente, potrà sollecitare le partite rimaste insolute mediante l'invio di un nuovo” bollettino di versamento” .
Commissioni
La banca assuntrice predispone e invia i MAV a fronte di una commissione omnicomprensiva per formulari ,tabulati elaborazioni elettroniche affrancatura e invio dei bollettini, ecc. .
La commissione d'incasso interbancaria ( se il M.AV è incassato da un altra banca ) è di Lit 1300
Termini
Definizione di un termine dopo la scadenza dopo il quale considerare insoluti i bollettini
La banca esattrice comunica l'incasso alla banca del cedente entro il 2° gg lav.
Bollettino Bancario ( Servizio Freccia )
Dal 2° semestre 2001 verrà lanciato il servizio “Bollettino bancario”
Il bollettino bancario si configura come un nuovo sistema di pagamento finalizzato ad ampliare la presenza bancaria nel segmento dei sistemi di incasso/pagamento business-to-consumer, in aggiunta al bonifico, al RID, al MAV e in concorrenza con il bollettino Postale .
Il servizio consente al debitore, cui è stato inviato dal creditore il Bollettino Bancario precompilato, di utilizzare tale bollettino per effettuare il pagamento a favore del creditore stesso secondo le modalità previste, con accredito del conto corrente detenuto da quest'ultimo presso la propria banca.
Il servizio si articola nelle seguenti fasi.
1. Il creditore stampa, con possibilità di personalizzazioni grafiche, ed invia al debitore il Bollettino Bancario (e/o lo mette a disposizione per via telematica), compilato in tutte le sue parti, sia in chiaro che codificate.
2. Esibendo il bollettino, il debitore effettua il pagamento, mediante addebito diretto sul proprio conto corrente oppure in contanti presso qualsiasi sportello bancario, indipendentemente dalla tenuta di un conto corrente. Il pagamento può inoltre essere effettuato per via telematica,sul mediante CBI, o, prossimamente , su Internet.
3. La banca esattrice alla ricezione del pagamento, in base a quanto riportato sulla parte codificata del Bollettino, rilascia apposita documentazione di “quietanza” e conserva, ove possibile, la parte del Bollettino utilizzata per l'ordine di pagamento.
4. La banca esattrice, sulla base dei dati rilevati dalla codifica (ad eccezione dei casi in cui, per illeggibilità della parte codificata, l'acquisizione dei dati avvenga tramite le indicazioni in chiaro), trasmette, tramite la precedura “Incassi Commerciali Interbancari” di RNI, i fondi incassati nonché un messaggio elettronico contenente gli estremi dell'avvenuto pagamento alla banca prescelta dal creditore per l'accredito (banca tesoriera)
5. La banca tesoriera comunica l'avvenuto pagamento al creditore con modalità elettroniche (CBI) piuttosto che con modalità tradizionali (contabili bancarie).
La presenza di una parte codificata, indicata direttamente dal creditore all'atto dell'emissione, rappresenta uno dei punti di forza del Bollettino Bancario, in quanto dalla presenza e dalla corretta composizione di essa deriva l'intera efficacia del servizio. In particolare, è previsto un codice identificativo, la cui generazione è a carico dell'azienda creditrice, che consente a quest'ultima, nella fase di rendicontazione, di aggiornare, direttamente ed in via automatica, il proprio partitario clienti. Tale codice identificativo è composto complessivamente da 21 caratteri, di cui 5 rappresentano il codice attribuito dalla SIA al soggetto creditore ed i rimanenti 16 contraddistinguono, nel data base del soggetto creditore, il singolo incasso (rata, fattura, ecc.) o la singola controparte. La codifica è presente sul Bollettino sia con modalità “caratteri OCRB” che sotto forma di codice a barre.
Il nuovo servizio mira ad offrire una modalità di pagamento in qualche modo affine al bonifico tradizionale (è in entrambi i casi necessaria l'iniziativa di pagamento da parte del soggetto debitore) ma con contenuti di efficienza ben superiori in tema di tempestività d'esito ( sono previsti max. 2 giorni lavorativi dal giorno di effettivo pagamento per la tratta banca esattrice-banca tesoriera) e trattabilità automatica delle informazioni d'esito.
Il servizio, pur potendo, in linea di principio, sottrarre parzialmente volumi anche a bonifico bancario e MAV, mira a “bancarizzare” la clientela tradizionalmente affezionata al più classico Bollettino Postale, potendo il debitore contare su un network di oltre 27.000 punti per il pagamento e livelli di costo auspicabilmente in linea con quelli degli sportelli postali, mentre il creditore ottiene contenuti rendicontativi più rapidi e precisi.
Non è prevista, per il regolamento del Bollettino Postale, alcuna commissione interbancaria. Le banche coinvolte saranno remunerate direttamente dai propri clienti richiedenti il servizio: di accredito e rendicontazione, da un lato, e di pagamento dall'altro.
E-Bollettino
Si tratta di un sistema multicanale per la raccolta e la presentazione degli avvisi di pagamento, gestito dal sistema bancario e basato sull'utilizzo delle nuove tecnologie (Internet, telefono cellulare etc.), che si propone di offrire alla clientela bancaria uno strumento innovativo per l'esecuzione dei pagamenti nei confronti dei soggetti creditori emettitori di bollettini (Pubblica Amministrazione, Aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità etc.)
BONIFICO Italia ( BOI )
E' il principale strumento di pagamento e quello più standardizzato a livello internazionale
Caratteristiche
- Un solo flusso
- Discrezionalità del debitore nell'iniziare la transazione
- Incertezza dell'accredito per il fornitore
- Problema di riconciliazione fatture/incasso per il fornitore ( o.k. se c'è il “remittance advice” = avviso di pagamento )
- Permette al creditore un finanziamento bancario con l'anticipo fatture o il factoring
Commissioni e GG valuta
La valuta di addebito può essere definita dall'ordinante ,nel qual caso la valuta beneficiario è successiva + 2-4 gg .
In Italia è diffusa la prassi di “prefissare la valuta beneficiario”..
La valuta di addebito può essere antergata fino a max 6 gg.
La commissione per il bonifico è negoziabile .
Tipi di bonifico
- Bonifico normale ( 2 - 4 gg stacco valuta ) utilizza la procedura di compensazione ( BI-COMP)
- BIR :sopra i 500 milioni di Lire : utilizza il circuito BIREL ( Valuta compensata )
- Bonifici urgenti ( utilizzano il BIREL ,lo stesso canale dei BIR )
CBI e Sicurezza
Per le sua caratteristiche l'invio dei bonifici per via telematica presenta dei problemi di sicurezza che ,fino ad oggi ,ne hanno limitato lo sviluppo sul CBI .
Per questo motivo, molte grandi aziende hanno continuato ad inviare i pagamenti alle banche in maniera tradizionale ( supporti magnetici e tabulati ) con disposizione cartacea firmata e ricevuta della banca .
D'altra parte , anche inviando i bonifici con il CBI , la maggior parte delle banche ha continuato a richiedere conferma scritta a mezzo lettera o fax .
Inoltre ,anche nel CBI, le banche hanno continuato a richiedere alle aziende lettere di manleva che li esonerano da responsabilità nella maggior parte dei casi di malfunzionamento del sistema .
L'avvento della firma digitale non ha portato grandi benefici al CBI in quanto procedura multibanca, perché la RNI ( Rete Nazionale Interbancaria ) e la messaggistica CBI non possono supportare la firma digitale . Infatti uno dei requisiti principali della firma digitale è la sicurezza end-to-end del messaggio mentre Il CBI è una procedura store-and-forward ,vale a dire il messaggio viene rielaborato più volte nelle diverse tratte che esso percorre sulla RNI ( azienda ,banca proponente o struttura tecnica delegata, centri applicativi , banche passive ) .
Molte banche oggi offrono sistemi di CBI / remote banking su Internet o pc che incorporano un “sistema di firma digitale” .
Questa firma digitale , in base alle norme molto strette della legge italiana , offre un elevato grado di sicurezza sulla tratta cliente –banca ma la sua validità opera solo nei confronti della banca proponente e relativamente alle disposizioni che la riguardano.
Le disposizioni per le altre banche procedono sulla RNI e non sono più protette dal sistema di sicurezza della banca proponente.
Accanto alla vecchia RNI , si sta creando una nuova infrastruttura di rete TCP-IP ( una extranet protetta ) sulla quale in futuro migrerà il CBI , ma alla data ,non è dato di formulare previsioni di tempi .