In quest’area troverete pubblicati tutti i quesiti e relativi riscontri forniti dalla Commissione in merito ai Pagamenti….
DOMANDA:
Richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di pagamento in nome e per conto di società del gruppo e nello specifico se ci sono normative che ci impongono informative verso istituzioni (ad esempio Banca d’Italia) oppure se viene richiesta una specifica modalità di disposizione verso il sistema bancario
RISPOSTA:
La regolamentazione dei Servizi di Pagamento nell’EU è regolata dalla Direttiva Europea sui Servizi di Pagamenti (PSP) recepita nel nostro ordinamento con i D.L 27/1/2010 , n. 11 e D.L 15/12/2017, n. 218,. che assegna soli soggetti regolamentati (Prestatori di Servizi di Pagamento – PSP) la gestione dei pagamenti, prevedendo alcune esclusioni, indicando al punto 17) delle considerazioni, che riporto integralmente di seguito, vi è quella per i pagamenti per conto dei gruppi di imprese.
(17) L’area unica dei pagamenti in euro (SEPA) ha facilitato la creazione di «stabilimenti di pagamento» e di «stabilimenti di incasso» a livello di tutta l’Unione, consentendo la centralizzazione delle operazioni di pagamento di un medesimo gruppo. A tale riguardo è opportuno che le operazioni di pagamento tra un’impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, da parte di un prestatore di servizi di pagamento appartenente al medesimo gruppo, siano escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva. La raccolta di ordini di pagamento per conto del gruppo da parte di un’impresa madre o della relativa filiazione in vista della successiva trasmissione a un prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe essere considerata un servizio di pagamento ai fini della presente direttiva.
Tale testo è stato inserito nella Direttiva durante la prima revisione della stessa, su espressa richiesta dell’EACT (Associazione Europea dei Tesorieri d’Impresa) a seguito delle diverse interpretazioni, in alcuni casi restrittive, date nei vari paesi UE al testo della precedente versione della Direttiva ed è stato concordato da AITI con l’allora rappresentate Italiano di Bankitalia che curava la fase finale della revisione (essendo il completamento di tale attività di revisione tra quelle proviste nel semestre Italiano di Presidenza dell’UE).
In Italia già in seguito al tempestiva e fruttifera attività di sensibilizzazione svolta da AITI per avere chiarimenti sul tema, l’esenzione dei pagamento intragruppo era stata confermata da Bankitalia con la risposta allegata sin dal recepimento nel nostro ordinamento della prima versione della Direttiva.
Alla luce del quadro normativo, pertanto, i regolamenti tra società del gruppo tramite conti intercompany non sono soggetti a normative specifiche, mentre i pagamenti disposti o ricevuti per conto delle imprese del gruppo possono essere effettuati avvalendosi di PSP senza alcun adempimento informativo a carico delle Imprese verso i soggetti ai quali è assegnata la vigilanza sui sistemi di pagamento.
Va da sé che le disposizioni di pagamento per conto debbano riportare l’indicazione “Pagamento effettuato per conto di…….” e che tale indicazione è opportuno venga inserita nel 140 caratteri messia disposizione per le “remittance information” nei pagamenti SEPA.
Gli schemi di pagamento SEPA prevedono inoltre due campi specifici che possono essere utilizzati per inserire una codifica del debitore effettivo e una denominazione dello stesso, che è possibile alimentare per ulteriormente evidenziare il pagamento per conto. Tali campi sono presenti anche nel tracciato della richiesta di bonifico SEPA CBI.
Attualmente è in corso la seconda revisione della Direttiva nella quale, come AITI e EACT, stiamo evidenziando alle autorità nazionali e Europee (Commissione e rappresentanti dei paesi presso l’UE) l’opportunità di inserire l’esenzione nell’articolato del testo anziché nelle considerazioni iniziali, revisionando eventualmente il testo per renderlo più chiaro e favorire l’omogenea interpretazione da parte degli Stati Membri in relazione alla tematica dei pagamenti per conto effettuati dalle Imprese.
DOMANDA:
I pagamenti in EUR verso paesi aderenti a SEPA ma non appartenenti all’UE sono assimilati, quanto agli oneri applicabili (commissioni), ai pagamenti SEPA ordinari?
RISPOSTA:
No, i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) non sono obbligati a riservare ai pagamenti verso paesi non UE, anche se in Euro e gestiti tramite gli strumenti di pagamento SEPA, le stesse commissioni applicate per i pagamenti nazionali e transfrontalieri in ambito UE.
Il tema delle commissioni applicabili ai trasferimenti transfrontalieri è disciplinato dal Regolamento (UE) 2021/1230, recepito anche nel nostro ordinamento, che stabilisce le norme sui pagamenti transfrontalieri e sulla trasparenza delle commissioni di conversione valutaria nell’Unione.
Il regolamento si applica ai pagamenti transfrontalieri in ambito UE denominati in euro o nelle monete nazionali degli Stati membri che hanno notificato la decisione di estendere l’applicazione del presente regolamento alla loro moneta nazionale.
Le disposizioni quindi riguardano le operazioni di pagamento elaborate elettronicamente (Bonifici e Addebiti Diretti) quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati in Stati membri diversi e definisce che “Le commissioni applicate da PSP a un utilizzatore di servizi di pagamento per i pagamenti transfrontalieri in euro sono uguali a quelle applicate da tale PSP per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il PSP dell’utilizzatore di servizi di pagamento”.
Per commissione si intende qualsiasi importo applicato a un utilizzatore di servizi di pagamento da un PSP che è direttamente o indirettamente collegato a un’operazione di pagamento, qualsiasi importo imposto a un utilizzatore di servizi di pagamento da un PSP o da un soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 per un servizio di conversione valutaria, o una combinazione di tali servizi.
Quindi i PSP non possono applicare ai pagamenti in Euro verso altri stati membri dell’UE commissioni diverse rispetto a quelle applicate sui trasferimenti domestici, ma sono liberi di applicare le loro commissioni sui pagamenti da e verso paesi non appartenenti all’UE.
Compete al tesoriere scegliere le controparti che applicano le condizioni migliori per i pagamenti in Euro verso paesi non UE, ricordando che per i pagamenti SEPA verso paesi non UE i PSP non hanno particolari costi aggiuntivi per l’esecuzione (se non legati alla verifica della compilazione di alcuni campi obbligatoriamente presenti in tali pagamenti non UE).