IFRS 16, 15 e 4 e IAS 12 e 7: le modifiche
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. 291 del 9 novembre 2017 i regolamenti che variano tre International Financial Reporting Standard (precisamente IFRS 16, 15 e 4) e due principi contabili internazionali (precisamente IAS 12 e 7). I regolamenti entreranno in vigore il 29 novembre 2017 e saranno obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. 291 del 9 novembre 2017 i regolamenti che variano tre International Financial Reporting Standard (precisamente IFRS 16, 15 e 4) e due principi contabili internazionali (precisamente IAS 12 e 7).
I regolamenti entreranno in vigore il 29 novembre 2017 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) e saranno obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Vediamo brevemente nel dettaglio le modifiche.
sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. 291 del 9 novembre 2017International Financial Reporting Standard 16
Il regolamento (UE) n. 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017 relativo all’International Financial Reporting Standard 16 Leasing, stabilisce i principi in materia di rilevazione, valutazione, esposizione nel bilancio e informazioni integrative sui leasing. La finalità delle modifiche, è assicurare che locatari e locatori forniscano informazioni appropriate secondo modalità che rappresentino fedelmente le operazioni. Le informazioni forniscono agli utilizzatori
del bilancio gli elementi per valutare l’effetto del leasing sulla situazione patrimoniale – finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità.
Le imprese applicano le modifiche a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2019 o successivamente.
International Financial Reporting Standard 15
Il Regolamento (UE) 2017/1987 della commissione del 31 ottobre 2017 relativo all’International Financial Reporting Standard 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, ha apportato le modifiche necessarie a precisare alcuni requisiti e a fornire un’ulteriore agevolazione transitoria per le imprese che lo applicano.
Le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.
International Financial Reporting Standard 4
Il Regolamento (UE) 2017/1988 della commissione del 3 novembre 2017 relativo all’International Financial Reporting Standard 4 Contratti assicurativi stabilisce che i conglomerati finanziari possono decidere che nessuna delle sue entità operanti nel settore assicurativo applichi l’IFRS
9 al bilancio consolidato per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2021, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
– dopo il 29 novembre 2017 tra il settore assicurativo e gli altri settori del conglomerato finanziario non sono trasferiti strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) per i quali le variazioni del fair value (valore equo) sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio da entrambi i settori coinvolti nei trasferimenti;
– il conglomerato finanziario indica nel bilancio consolidato le entità assicurative del gruppo che applicano lo IAS 39; c) le informazioni integrative richieste dall’IFRS 7 sono fornite separatamente per il settore assicurativo che applica lo IAS 39 e per il resto del gruppo che applica l’IFRS 9.
Le imprese applicano le modifiche a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.
Principio contabile internazionale IAS 12
Il Regolamento (UE) 2017/1989 della Commissione del 6 novembre 2017 relativo al principio contabile internazionale IAS 12 Imposte sul reddito, fornisce chiarimenti ed alcuni esempi sulla rilevazione di attività fiscali differite per perdite non realizzate.
Le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2017 o successivamente.
Principio contabile internazionale IAS 7
Il Regolamento (UE) 2017/1990 della commissione del 6 novembre 2017 relativo al principio contabile internazionale IAS 7 Rendiconto finanziario precisa che le informazioni fornite, devono consentire agli utilizzatori dei bilanci di valutare le variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento, siano esse variazioni derivanti dai flussi finanziari o variazioni non in disponibilità liquide. Tali informazioni devono essere completate con l’indicazione delle variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento distintamente dalle variazioni di tali altre attività e passività.
Le imprese applicano le modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2017 o da data successiva. È consentita l’applicazione anticipata e quando è applicata per la prima volta non le imprese, non sono tenute a fornire informazioni comparative rispetto agli esercizi precedenti.
dalla Gazzetta Ufficiale UE – 09 novembre 2017 ore 21.36