LEGGE 4/2013
La Legge 14 gennaio 2013, n. 4, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013 (“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”)[1] contiene la prima regolamentazione nazionale organica delle professioni non organizzate in ordini o collegi.
Le disposizioni normative ivi contenute promuovono la valorizzazione delle competenze professionali degli associati e garantiscono il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole in materia di concorrenza. La norma intende assicurare che i professionisti che svolgono attività non riconducibili a quelle organizzate e rispetto alle quali non è, pertanto, prevista l’obbligatoria iscrizione del singolo professionista in Albi, trovino comunque una loro disciplina operativa al fine di salvaguardare la sfera degli utenti e consumatori attraverso l’attento rispetto di obblighi di formazione costante e di trasparenza per il tramite delle associazioni di professionisti alle quali costoro possono scegliere di appartenere. Le associazioni, infatti, sono sollecitate dal legislatore a predisporre regole di condotta che disciplinino aspetti specifici delle singole attività professionali e definiscano un assetto deontologico comportamentale degli associati tale da garantire gli utenti, e la cui violazione possa tradursi nella irrogazione di sanzioni a carico dei professionisti che vi trasgrediscono.
La legge stabilisce che per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Coloro che esercitano una professione possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, costituite su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, con l’obiettivo prioritario di agevolare la scelta e la tutela del professionista da parte degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Atti costitutivi e Statuti delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
ATTESTAZIONI DI QUALITÀ DEI SERVIZI RESI
Ai sensi dell’art. 7 (“Sistema di attestazione”) della L. 4/2013:
“1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
- a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
- d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
- e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
- Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.”
Le associazioni professionali che soddisfino i requisiti imposti dalla Legge 4/2013 – ovvero che verificano le competenze dei propri iscritti, ne controllano il costante aggiornamento professionale e il rispetto del Codice deontologico – possono essere incluse nella apposita Sezione II dell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e autorizzate a rilasciare ai propri associati un “attestato di qualità”.
Va ricordato che le attestazioni in parola non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale. si precisa che si tratta di attestazioni volontarie, ossia non obbligatorie, rilasciate dalle Associazioni professionali che esplicitano all’utenza come vengono svolti i servizi resi dai professionisti associati e quali elementi caratterizzano qualitativamente gli stessi servizi. Tali attestazioni, laddove presenti, contribuiscono a creare una fiducia nella relazione tra professionista, cittadino e consumatore rendendo trasparente il mercato dei servizi erogati dagli associati.
AITI ha ottenuto l’iscrizione nell’apposita sezione II dell’elenco presso il MISE, e può quindi rilasciare ai propri iscritti un’attestazione di qualità, riferita (non alle competenze professionali, bensì) ai servizi prestati dall’associato nei confronti di terzi e consumatori, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall’art. 7, L. 4/2013.
ATTESTATO DI QUALITÀ VS CERTIFICAZIONE
L’attestato di qualità ai sensi della L. 4/2013 non può essere assimilato ad una “certificazione di qualità” o a un “accreditamento” o riconoscimento professionale, ma può invece attestare la regolare iscrizione del professionista all’associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione, le garanzie fornite dall’associazione all’utenza , tra le quali l’attivazione dello sportello per i consumatori e l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato.
Tale attestazione deve sempre riportare nell’intestazione che si riferisce ai servizi professionali resi dal professionista iscritto all’associazione, e non essere intesa come certificazione di qualità della professione o delle competenze dell’aderente all’associazione.
La certificazione del profilo professionale del tesoriere secondo la Prassi UNI/Pdr 63:2019 viene infatti rilasciata da Intertek Italia, organismo di certificazione terzo e indipendente.
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ A NORME TECNICHE UNI E AUTOREGOLAMENTAZIONE VOLONTARIA
La legge riconosce alle Associazioni professionali la possibilità di partecipare alla formazione della normativa tecnica relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’Ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza, ai sensi dell’art. 9, della legge.
A questo scopo AITI ha partecipato la Tavolo tecnico di redazione della Prassi UNI/PdR 63:2019 su “Servizio di tesoreria, requisiti del profilo professionale di tesoriere e indirizzi operativi per la valutazione di conformità”.
La legge ha tra le sue finalità anche quella di promuovere l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni non organizzate in ordini o collegi.
La qualificazione della prestazione professionale, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 4/2013, si basa sulla conformità della prestazione professionale a norme tecniche UNI che indicano i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente.
Pertanto, qualora sia stata definita una specifica norma tecnica UNI per la singola professione, su richiesta del singolo professionista, e a seguito di apposita valutazione, un Ente o Organismo accreditato da ACCREDIA può rilasciare Certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la professione considerata.
La Certificazione del tesoriere promossa da AITI è dunque una certificazione di conformità professionale rispetto alla norma tecnica UNI di riferimento (Prassi UNI/PdR 63:2019). La certificazione viene rilasciata dall’organismo terzo Intertek (accreditato da ACCREDIA), a seguito dell’esito positivo di una valutazione, rispetto alla quale AITI è centro d’esame riconosciuto da Intertek.
CERTIFICATI DI CONFORMITÀ PROFESSIONALE VS CERTIFICATI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
I “Certificati di conformità professionale” secondo Prassi UNI e gli Attestati di qualità dei servizi prestati ai sensi della L. 4/2013devono entrambi essere distinti dai “Certificati di qualificazione professionale”, i quali, a fronte di una specifica attività di valutazione, certificano le competenze di una figura professionale (e sono anch’essi rilasciati da organismi di certificazione sempre accreditati da ACCREDIA.
I Certificati di qualificazione professionale garantiscono che la persona certificata abbia determinate competenze, mentre i Certificati di conformità alla norma tecnica UNI che disciplina la professione si riferiscono al servizio reso, e garantiscono che la persona certificata svolga un servizio conforme allo standard specifico individuato dalla norma tecnica.
IL MISE E L’ATTUAZIONE DELLA L. 4/2013
Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) provvede agli adempimenti di cui agli artt. 2, comma 7, 6, comma 4, e 10, e svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della legge 4/2013. Per supportare le associazioni e gli utenti, il MISE ha pubblicato nel corso del tempo utili chiarimenti e istruzioni operative, consultabili sul sito web del Ministero ( https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2043338-circolare-direttoriale-24-marzo-2022-linee-guida-per-la-semplificazione-delle-istruttorie-afferenti-alla-legge-14-gennaio-2013-n-4-disposizioni-in-materia-di-professioni-non-organizzate-anno-2022 ).
La Circolare pubblicata sul sito web del MISE il 24/3/2022 (che segue, a distanza di quattro anni, le indicazioni fornite con circolare n. 3708/C, in data 1 ottobre 2018) aggiorna e sostituisce le procedure operative ad oggi seguite, con lo scopo di semplificare e ridurre gli oneri informativi a carico delle associazioni professionali interessate all’iscrizione nell’elenco di cui alla L. 4/2013.
Le indicazioni richiamate nella Circolare e più ampiamente trattate nelle allegate Linee Guida rappresentano lo sviluppo della prassi applicativa e dell’interpretazione giurisprudenziale maturate nell’arco di quasi un decennio dalla pubblicazione della legge in oggetto, che reca disposizioni per la valorizzazione delle competenze professionali degli associati agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole in materia di concorrenza.
La Circolare e le Linee Guida sostituiscono integralmente le indicazioni fornite con la circolare 3708/C, in data 1 ottobre 2018, nonché i contenuti già presenti nelle FAQ e nella sezione Errori più frequenti, pubblicate sul sito internet Ministero.
[1] Novellata poi dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3.