Le “Garanzie di Stato” in campo al tempo
A seguito dello scoppio della Pandemia proclamata dall’OMS il giorno 11 Marzo 2020 e degli interventi restrittivi resisi necessari, il Governo per sostenere le imprese ha varato, con il “Decreto Liquidità” del 6 aprile 2020, misure urgenti in materia di accesso del credito. In particolare, è stata prevista la concessione, fino al 31 dicembre 2020, di garanzie da parte dello Stato, attraverso le società SACE S.p.A e il Medio Credito Centrale con il suo Fondo Centrale di Garanzia (“FCG”). A seguito delle innumerevoli richieste pervenute (erogati quasi 100 miliardi di euro), nell’ultimo Decreto Liquidità del 5 giugno 2020 abbiamo assistito al potenziamento del “FCG” per le PMI. Ma veniamo nel dettaglio dei 2 strumenti:
GARANZIA SACE
Quali sono le caratteristiche di tale garanzia?
Quella concessa da SACE è una forma di garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, oltre che conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. Nel caso specifico, SACE concederà fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
Quali condizioni di accesso dovrà rispettare l’impresa beneficiaria?
Al fine di accedere a tale garanzia è necessario che:
- l’impresa beneficiaria non rientri, al 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà, né risulti, al 29 febbraio 2020, presente tra le esposizioni deteriorate della banca, così come definite ai sensi della normativa europea;
- l’impresa beneficiaria della garanzia, nonché ogni altra impresa appartenente al medesimo gruppo della beneficiaria ed avente sede in Italia, si impegni a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- l’impresa beneficiaria si impegni e a gestire i propri livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Quali costi dovrà sostenere l’impresa beneficiaria?
Le commissioni annuali dovute dal soggetto finanziato sono, in rapporto all’importo garantito:
- 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno e 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno per finanziamenti alle PMI;
- 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno per finanziamenti a imprese non qualificabili come PMI;
- Non sono previsti costi di istruttoria.
Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
Quali sono i termini di rilascio della garanzia?
- Per i prestiti fino a Eur 800.000 euro la garanzia è concessa al 100% ma con una valutazione della solvibilità
- La garanzia è al 90% per i prestiti concessi fino a Eur 5.000.000 di euro, potendo arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi. Le banche non sono esonerate dalle procedure di verifica di solvibilità
- La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. Come specificato da SACE, i preammortamenti ammessi sono di 12, 18 o 24 mesi
Laddove l’impresa interessata non rispetti i requisiti di cui sopra, il rilascio della garanzia è subordinato a una valutazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo svolto, in Italia, dall’impresa, in relazione a determinati ambiti e parametri di riferimento: sviluppo tecnologico, logistica e rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sul mercato del lavoro, peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
“FCG”
A quali imprese si applicano le nuove misure?
Sono ammesse:
- le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Rispetto la DL di aprile non sono più riportati i requisiti dimensionali di fatturato o totale di bilancio;
- le imprese che, alla data di richiesta della garanzia, abbiano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia antecedente al 31 gennaio 2020. Restano ad ogni modo escluse le esposizioni classificate come “sofferenze”;
- le imprese che, successivamente al 31 dicembre 2019, sono state ammesse al concordato con continuità aziendale, abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione o presentato un piano attestato di risanamento ai sensi della Legge Fallimentare, purché, al 9 aprile 2020, (i) le loro esposizioni non siano più classificate come esposizioni deteriorate, (ii) non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e (iii) la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
Quali sono le nuove percentuali di garanzia e a quali operazioni di finanziamento si applicano?
Inoltre, Il DL di giugno ha incrementato le percentuali di copertura del Fondo nei seguenti termini:
- Copertura del 90% in garanzia diretta (e per la riassicurazione sino al 100%) fino a un importo massimo di 5.000.000 di euro per singolo beneficiario con durata fino a 72 mesi. L’importo totale non può comunque superare alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (autocertificato dal beneficiario ai sensi del DPR 445/2000).
- Copertura del 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione per nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro (dai 25.000 euro del “DL del 6 aprile) concessi da banche o intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito in Italia in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, purché:
- il beneficiario autocertifichi ex art. 47 del DPR 445/2000 che l’attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19;
- il finanziamento abbia una durata fino a 10 anni (con preammortamento di 24 mesi);
- l’importo non sia superiore al 25% dei ricavi del beneficiario come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale, ovvero da idonea documentazione per i soggetti costituiti dopo il 1o gennaio 2019.
Per tali operazioni di importo minore, l’intervento del fondo è concesso automaticamente e senza valutazione. Si specifica inoltre che il tasso di interesse deve tenere conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria.
- Solo per le imprese con un ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 di euro, possibile copertura del 100% (di cui 90% garanzia diretta del Fondo e 10% tramite garanzia Confidi o di altro soggetto abilitato), purché il beneficiario autocertifichi che l’attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 e l’importo del finanziamento non superi il 25% dei ricavi del beneficiario (sino a un massimo di € 800.000).
È importante osservare che tale garanzia i) è gratuita e ii) si possa applicare non solo a nuove operazioni di finanziamento ma anche a operazioni esistenti, se l’erogazione è stata effettuata non più di 3 mesi prima della richiesta al Fondo e, comunque, non prima del 31 gennaio 2020.
Graziano Sabatino