La tesoreria ai tesorieri.
Dal 16 marzo 2019, tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva, attraverso gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, devono valutare la sostenibilità del debito attraverso la capacità di generare sufficienti flussi di cassa prospettici a servizio degli stessi impegni finanziari.
Questo è quanto prevede il D. Lgs 14/2019 meglio noto come Codice della crisi. Si tratta di un esercizio complesso che non può essere svolto con strumenti basici ed inadeguati come lo scadenzario ove vengono appuntati i crediti da clienti, i debiti verso fornitori, scadenze di rate e imposte poiché, in quanto, nel medesimo periodo di riferimento, verranno sicuramente poste in essere altre operazioni commerciali e finanziarie impossibili da prognosticare, in termini di flussi di cassa previsionale, senza il ricorso all’attività di budgeting.
La tenuta della cassa prognostica, inoltre, con il D. Lgs 14/2019, non è più soltanto una questione di best practice ma rientra, a tutti gli effetti, in uno specifico obbligo normativo di cui è possibile trovare i riferimenti nell’art. 2 comma 1, lettera a) e nell’art. 375.
Se risulta chiaro ed immediato, da una semplice lettura degli articoli appena citati, che gli amministratori di società devono, attraverso gli adeguati assetti di cui all’art. 375, prognosticare l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici (art. 2), lo stesso non si poteva affermare circa le procedure da applicare per arrivare ad una prognosi dei flussi di cassa che rispettasse le aspettative del legislatore, almeno fino al decreto del ministero di giustizia del 28 settembre 2021 in materia di composizione negoziata della crisi.
L’aspetto legato alla compliance normativa non è affatto secondario, dato che l’art. 378 del Codice della crisi prevede una responsabilità risarcitoria per il danno patrimoniale eventualmente arrecato dagli amministratori che non avendo adottato gli adeguati assetti non sono stati in grado di valutare la sostenibilità del debito attraverso i flussi di cassa prognostici.
Il paragrafo 4.1. del decreto del ministero di giustizia, toglie ogni dubbio sulla best practice e sulla letteratura da utilizzare, indicando il percorso e le fasi in cui si articola il complesso processo di stima delle proiezioni dei flussi di cassa:
– stima dei ricavi: bisogna pertanto predisporre un budget delle vendite (prezzi di vendita per le quantità di vendite previste);
– stima dei costi variabili correlati ai ricavi: è richiesta la stima dei costi diretti (in genere variabili) necessari per la realizzazione del prodotto/servizio anche attraverso il ricorso alla distinta base (elenco delle materie prime e dei relativi costi necessari per la realizzazione del prodotto ad esempio);
– stima dei costi fissi: i costi fissi o comuni ovvero di periodo o generali, che tendono a rimanere intonsi da un periodo all’altro, devono essere “segregati” e quantificati separatamente;
– analisi predittiva del reddito: totale ricavi – totale costi diretti – costi fissi;
– stima del pagamento delle imposte sul reddito;
– declinazione finanziaria delle grandezze economiche: attraverso gli indici di rotazione delle materie prime, prodotti finiti, crediti e fornitori, è necessario prevedere l’ammontare delle rimanenze finali, dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori alla fine del periodo di riferimento del piano o budget;
– stato patrimoniale previsionale: una volta perfezionate le previsioni circa l’ammontare delle rimanenze finali, dei crediti verso clienti, dei debiti verso fornitori, il saldo dei mutui sulla base del piano di ammortamento, l’ammontare del Fondo TFR ed il valore dei cespiti sulla base dell’ammortamento stimato nel periodo di riferimento, è possibile ricostruire lo stato patrimoniale previsionale.
Una volta implementate le fasi appena descritte, il dato di partenza per la calcolazione del flusso di cassa è rappresentato dall’analisi predittiva del reddito.
All’utile prospettico ante imposte è necessario aggiungere i costi non monetari (ammortamenti, accantonamento TFR, ecc…) e sottrarre eventuali ricavi non monetari (plusvalenze ad esempio). A tale risultato dovrà essere aggiunta o sottratta la variazione negli elementi del capitale circolante derivanti dal mero confronto tra i dati consuntivi e prospettici. A titolo di esempio, un aumento dei crediti vs clienti da 1.150.000,00 (consuntivo 2021) a 1.300.000,00 (previsionale 2022), dovuto ad un peggioramento nella rotazione dei crediti registrati nel primo semestre 2022, determinerà una contrazione dei flussi di cassa prospettici di 150.000,00.
Giunti a questo punto, il calcolo del DSCR (debt service coverage ratio) è il frutto di un rapporto molto semplice da effettuare: basta dividere il flusso di cassa così calcolato (utile ante imposte + costi non monetari – costi non monerari +/- variazione crediti vs clienti, +/- variazione debiti verso fornitori, +/- variazione rimanenze) con gli impegni finanziari a medio e lungo termine (quota capitale + interessi dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine compreso eventuali rateizzazioni di imposte e contributi).
Un rapporto maggiore di 1 indica la sostenibilità del debito (indicato al denominatore) con i flussi di cassa prognostici (numeratore),
Eventuale scaduto non fisiologico (fornitori scaduti ad esempio) va inseriti tra gli elementi da indicare al denominatore, determinando una contrazione del DSCR.
Se nella calcolazione del flusso di cassa prospettico è stato considerata soltanto la gestione operativa e riportato lo scaduto non fisiologico al denominatore, si ottiene il Free Cash Flow From Operation dettagliano dal CNDCEC nel DSCR 2° approccio (Indici di allerta del 20 ottobre 2020).
Ma vi è di più. Tale attività è inoltre richiesta dalle nuove linee guida dell’EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti.
Infatti, a partire dal 1° luglio 2021, per quanto concerne la concessione di nuovi prestiti e dal 30 giugno 2022 per il monitoraggio dei prestiti già esistenti o per quelli che richiedono rinegoziazioni o modifiche contrattuali, le banche dovranno applicare un diverso criterio per la valutazione del merito creditizio basato sulla stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente mentre la garanzia reale disponibile diventa un criterio secondario.
Il tale prospettiva, il tesoriere diventa non solo il garante della liceità dell’impresa, poiché l’attività svolta dall’impresa senza la tenuta della tesoreria prognostica è da considerarsi priva degli adeguati assetti e quindi illecita al pari di una attività condotta con patrimonio netto negativo, ma anche il “custode” dei rapporti con il sistema bancario.
Dott. Nicolò Castello
Commercialista e Revisore Legale, è anche l’autore di MPHIM+, il business intelligence software oggetto di tesi di laurea in diverse università italiane, tra le quali UNIMORE, Università dell’Insubria, LUISS e UNIPA.
Docente in materia di marketing operativo e risk management (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) in corsi di formazione rivolti al management delle PMI, con i dottori commercialisti, dottori agronomi, consulenti del lavoro e gli studenti delle università.
Autore di libri e pubblicazioni con ESI, ITALIA OGGI, FISCAL FOCUS ed altre case editrici.