La composizione negoziale della crisi: le novità previste dal nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza
Giuseppe Cavallaro “Studio Legale CavallaroI
Giuseppe Cavallaro “Studio Legale CavallaroI
Sulla scia della direttiva UE n. 1023/2019, nel D.l. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito con la l. 21 ottobre 2021, n. 147) viene disciplinata la nuova “composizione negoziale della crisi d’impresa”, al fine di offrire maggiori e più puntuali tutele alle imprese – e agli imprenditori – a rischio prossimo d’insolvenza. Il tempismo non è casuale; tale riforma, infatti, va ad incanalarsi nel novero delle disposizioni di sussidio e assistenza alle numerose imprese sopraffatte dalla pandemia da COVID-19.
La ratio della disciplina è quella di fornire alle imprese uno strumento preventivo e volontario per la ristrutturazione della propria, precaria, situazione finanziaria, evitandone il conseguente collasso.
Ecco, quindi, che con il meccanismo della composizione negoziale della crisi prevede un meccanismo di tutela e supporto per tramite della figura di un “esperto indipendente”, volto ad affiancare l’imprenditore nel processo di risanamento dell’impresa.
Domanda d’accesso può essere mossa da qualsiasi società (o imprenditore individuale) commerciale o agricola senza limiti dimensionali. Con riferimento alle imprese c.d. “sotto soglia”, è prevista una procedura semplificata, le cui condizioni e modalità sono disciplinate ex art. 17 del d.l. 118/2021. L’accesso alla procedura è precluso ad alcuni soggetti, nello specifico:
Ma vediamo più nel dettaglio tale procedura e le principali novità normative proposte.
La procedura per la richiesta d’avvio è interamente digitalizzata. L’istanza d’avvio della composizione negoziata della crisi va infatti presentata sulla piattaforma unica nazionale, alla quale si accede tramite sito portale istituzionale della Camera di commercio ove l’impresa ha la propria sede legale. Tramite questo portale istituzionale, l’imprenditore può inoltre svolgere un test pratico, attraverso il quale può diagnosticare lo stato di salute della propria impresa in via preventiva rispetto all’inoltro dell’istanza di accesso alla procedura.
Legittimato a fruire della procedura (ex art. 2 D.l. 118/2021) è “l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”. Dalla dicitura letterale dell’articolo, quindi, se ne deduce che l’imprenditore può presentare istanza:
Individuati i soggetti legittimati, si precisa che al momento della presentazione dell’istanza per l’accesso alla procedura, l’imprenditore dovrà formulare una proposta di piano di risanamento, che verrà esaminata e valutata circa la fattibilità economico-patrimoniale del realizzo. La proposizione del piano è prevista dal legislatore a pena di esclusione dalla stessa procedura.
Il piano verrà quindi esaminato dall’esperto indipendente individuato, il quale, qualora ne riscontri la coerenza e attuabilità, ne provvederà all’approvazione. La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni, istituita presso le camere di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome ed è composta da ad hoc (un magistrato designato, un membro designato dal presidente della camera di commercio, un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza).
Nel mentre della procedura tale esperto assume un ruolo chiave, quale supporto e tramite per l’imprenditore nei rapporti con gli altri soggetti coinvolti ai fini dell’attuazione del summenzionato piano. L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti coinvolte, imprenditore compreso. Tuttavia, si precisa come la composizione negoziata della crisi non sia annoverabile tra le procedure concorsuali e, conseguentemente, l’esperto non deve essere individuato come sostituto dell’imprenditore nella gestione dell’impresa.
Certificata la propria indipendenza e il possesso dei requisiti necessari, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, l’esperto comunica all’imprenditore l’accettazione e contestualmente inserisce una dichiarazione di accettazione sul portale telematico; in caso di riscontro negativo, invece, provvederà a comunicarlo in modo riservato al soggetto che ha provveduto alla sua nomina.
L’esperto, accettato l’incarico, convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. Individuata una linea d’attività con l’imprenditore, l’esperto avrà il compito di agevolare l’attività negoziale dell’impresa nei confronti dei creditori e degli altri possibili soggetti coinvolti o interessati.
Al termine dell’incarico l’esperto dovrà redigere una relazione conclusiva che verrà inserita nel portale e comunicata all’imprenditore.
La nuova disciplina, premesso quanto sopra, va inoltre ad inserirsi in un contesto storico-sociale che non poteva essere ignorato dal legislatore. A seguito della pandemia da COVID-19 si sono rese necessarie manovre più incisive volte a tutelare l’imprenditore in difficoltà in prevenzione di crisi e insolvenza. In tal senso, si menziona in particolare la prevista facoltà di rinegoziazione dei contratti. Nello specifico, è prevista dalla nuova normativa la possibilità di proporre una rinegoziazione del contenuto, termini o modalità delle prestazioni contrattuali in relazione ai contratti ad esecuzione continuata o periodica e/o ad esecuzione differita, qualora le prestazioni siano divenute eccessivamente onerose per effetto della pandemia o ne dipenda il mantenimento della continuità aziendale. Tale fase di rinegoziazione è interamente demandata agli accordi tra le parti, con la possibilità in caso d’insuccesso di tale prima fase della procedura, di rivolgersi direttamente al Tribunale per risolvere la questione.
Un’altra nuova previsione degna di menzione in questa sede è la possibilità concessa all’imprenditore, anche in sede negoziale, di far ricorso a nuove finanze, alle quali verrà attribuito il grado di prededucibili in caso di successivo fallimento (o comunque attivazione di procedure alternative previste da legge). L’imprenditore interessato dovrà fare istanza, approvata dal Tribunale a seguito della verifica dell’effettivo esito positivo dell’analisi costi-benefici volta alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.
La procedura sopra presentata, quindi, è un nova dell’ordinamento, che al meglio si inserisce in un contesto sociale ed economico di grande difficoltà delle imprese medio-piccole, a seguito degli ingenti danni subiti dalle recenti crisi globali. L’applicazione di tale procedura non solo offre alle imprese una nuova possibilità, preventiva e conservativa, di tutelare la propria impresa, ma inoltre offre grandi spunti, alla luce delle ingenti opportunità che vengono offerte oggi dal nuovo PNNR.