ASSOCIAZIONE TESORIERI D’IMPRESA:
Diversi Soci hanno chiesto informazioni in merito all’applicazione di spese su pagamenti in EUR provenienti o diretti a Regno Unito e Svizzera sebbene le banche di tali paesi aderiscano alla Single Euro Payments Area (SEPA). In particolare, è stato richiesto se tali pagamenti in EUR debbano essere equiparati ai pagamenti SEPA e trattati allo stesso modo in termini di oneri e commissioni. È stato poi sottolineato il punto di vista delle banche con le quali intrattengono relazioni che invece considerano i pagamenti in EUR da e verso quei paesi come pagamenti Extra UE sui quali applicano i classici contributi di intervento in percentuale oltre ai costi fissi.
Di conseguenza bisogna chiedersi se un pagamento in EUR a un paese membro SEPA che non fa parte dell’UE sia equivalente a un normale pagamento SEPA in termini di oneri applicabili.
La risposta da darsi è per certo negativa in quanto i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) non sono obbligati a riservare ai pagamenti verso paesi non UE le stesse commissioni applicate per i pagamenti nazionali e transfrontalieri in ambito UE. Questo nonostante i pagamenti in questione siano in Euro e vengano gestiti tramite gli strumenti di pagamento SEPA.
Ciò deriva dalle previsioni del Regolamento (UE) 2021/1230, applicabile anche nel nostro ordinamento, che tratta il tema delle commissioni applicabili ai trasferimenti transfrontalieri e ne stabilisce le norme sui pagamenti e sulla trasparenza delle commissioni di conversione valutaria nell’UE.
Per commissione si intende qualsiasi importo applicato a un utilizzatore di servizi di pagamento effettuato da un PSP direttamente o indirettamente collegato a un’operazione di pagamento, o da un soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 per un servizio di conversione valutaria, o una combinazione di tali servizi.
Il regolamento si applica ai pagamenti transfrontalieri in ambito UE denominati in euro o nelle monete nazionali degli Stati membri che hanno comunicato la decisione di estendere l’applicazione del presente regolamento alla loro moneta nazionale.
Le disposizioni riguardano quindi le operazioni di pagamento elaborate elettronicamente (Bonifici e Addebiti Diretti) quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati in Stati membri diversi ( c.d. operazioni transfrontaliere). Prevedono che un PSP addebiti a un utente di servizi di pagamento per un pagamento transfrontaliero in euro lo stesso importo che il PSP addebita a un utente di servizi di pagamento per un corrispondente pagamento nazionale dello stesso importo nella valuta nazionale dello Stato membro.
Non è dunque possibile per i PSP applicare ai pagamenti in Euro verso altri stati membri dell’UE commissioni diverse rispetto a quelle applicate sui trasferimenti domestici. I PSP sono invece liberi di applicare le loro commissioni sui pagamenti da e verso paesi non appartenenti all’UE.
È pertanto compito del tesoriere scegliere le controparti che applicano le condizioni migliori per i pagamenti in Euro verso paesi non UE, tenendo a mente che per i pagamenti SEPA verso paesi non UE i PSP non hanno particolari costi aggiuntivi per l’esecuzione, fatta eccezione per quelli legati alla verifica della compilazione di alcuni campi anagrafici presenti obbligatoriamente in tali pagamenti non UE.
Qualora aveste delle domande di carattere generale su temi legati a servizi e strumenti di pagamento potete comunicarle tramite mail alla Segreteria con oggetto “Domanda per la Commissione Sistemi di Pagamento”.
Saranno esaminate e condivise assieme alle rispettive risposte e riportate nell’area www.aiti.it/sistemi-di-pagamento-scf/ In tal modo sarà possibile disporre nel tempo di una sezione sul sito AITI nella quale trovare indicazioni sui temi di maggiore interesse relativi al mondo dei sistemi e dei servizi di pagamento.