Obblighi per imprese ed intermediari finanziari che operano in derivati – maggior trasparenza del mercato finanziario
Il 16 agosto 2012 è entrato in vigore a livello europeo il Regolamento (UE) n. 648/2012 in materia di “Strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i Trade Repository (Regolamento EMIR – European Market Infrastructure Regulation)”.
Il Regolamento delinea un quadro europeo comune per i contratti derivati OTC (over-the-counter quali opzioni su cambi, tassi, etc.), ponendo in capo ai contraenti che operano con tali strumenti specifici adempimenti informativi.
A far data dal 12 Febbraio 2014 imprese e intermediari finanziari hanno pertanto l’obbligo di segnalazione degli strumenti derivati già sottoscritti (backload), che saranno stipulati successivamente (go-live), ad un soggetto terzo (Trade Repository) il cui compito è quello di raccogliere e conservare le informazioni affinché siano accessibili alle Autorità di Vigilanza.
I contraenti possono effettuare tale segnalazione in proprio o, in alternativa, delegare la stessa ad un soggetto terzo, tramite mandato. Gli intermediari finanziari con i quali sono stati stipulati i derivati offrono, di norma, tale servizio.
Requisito preliminare all’obbligo di reporting è la richiesta del codice identificativo LEI (Legal Entity Identifier), necessario per il riconoscimento del contraente. Il codice, una volta concluso il processo di omologazione, sarà accettato a livello internazionale come identificativo unico per la registrazione dei derivati presso i Trade Repository e per gli ulteriori utilizzi previsti dalle Autorità. In Italia Unioncamere è stata accreditata per il rilascio dei codici LEI.