Il decreto legislativo 21/02/2014 n. 21 , modificando l’articolo 62 (Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento) del Codice del Consumo (D.lgs 6/09/2005, n. 206) stabilisce che i professionisti (cioè come dal Codice citato: “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”) non possano imporre ai consumatori, in relazione all’uso di strumenti di pagamento, spese per l’uso di tali strumenti, ossia, nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l’uso di detti strumenti.
Le regole valgono per i contratti di vendita, i contratti di servizio e i contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale ed entrano in vigore dal 13 giugno 2014, applicandosi ai contratti conclusi dopo tale data. Quali novità sono introdotte? Il decreto di recepimento cita un punto della direttiva sui servizi di pagamento (PSD), in vigore in Italia dal 1/03/2010, per cui la Banca d’Italia con proprio regolamento può introdurre deroghe al fine di promuovere l’uso di strumenti di pagamento (per affidabilità ed efficienza).
In ogni caso le tariffe applicate dal “professionista” non possono superare le spese da esso stesso sostenute. Il punto che resta aperto è “quali possano essere in dettaglio tali spese”.
AITI, nell’ambito della consultazione svolta dalla Banca d’Italia sulla “Proposta di Provvedimento della Banca d’Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012” (c.d. SEPA End Date) nel novembre 2012, aveva indicato come “Il rispetto del principio di non addebitamento di commissioni più elevate assume una forte valenza nella prossima delicata fase di migrazione dagli attuali strumenti di pagamento nazionali [a SEPA, ndr], in quanto una non appropriata definizione dei prezzi causerebbe una percezione negativa circa i nuovi strumenti di pagamento presso gli utilizzatori finali (…) Imprese e Consumatori.
[Infatti, secondo la Direttiva 2011/83/UE , ora recepita] Le imprese che, pur obbligandosi a non applicare arbitrariamente al consumatore sovrattassa alcuna, potrebbero trovarsi nella condizione di trasferire, sul consumatore, l’aumento di un costo comunque proporzionale a quello sostenuto per l’impiego di uno strumento di pagamento, laddove il medesimo dovesse aumentare in ragione della migrazione in parola.”
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