NUOVO STATUTO
Approvato con Assemblea Straordinaria del 12 Aprile 2019

ARTICOLO I – Denominazione

Ai sensi dell’art. 36 c.c. e seguenti è costituita un’Associazione senza scopo di lucro, con la denominazione “Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa”, in forma abbreviata “AITI”

ARTICOLO II – Oggetti e Scopi

L’Associazione ha come oggetto il raggruppamento di professionisti della Finanza d’Impresa che si interessano delle procedure e delle tecniche di gestione della Tesoreria Aziendale, con lo scopo di allargare ed aggiornare le loro conoscenze.
Nella fattispecie si propone:

  • di permettere ai suoi Soci di sviluppare gli scambi con gli interlocutori abituali della loro professione;
  • di intraprendere delle ricerche nell’ambito della gestione della Tesoreria e della Finanza in genere, nonché di dotarsi di uno   strumento di informazione permanente sull’evoluzione delle idee e delle moderne tecniche di gestione;
  • di studiare più approfonditamente le funzioni legate alla Tesoreria e alla Finanza d’Impresa, il loro ruolo, le loro responsabilità, la loro posizione nell’ Impresa e nell’economia;
  • di creare dei rapporti con persone o associazioni presenti sia in Italia che all’estero che perseguano degli obiettivi analoghi o connessi a quelli dell’Associazione;
  • di assicurare una cooperazione permanente ed efficace con l’ambiente universitario e scolastico in genere;
  • di promuovere incontri e relazioni con il mondo esterno, sia esso istituzionale, economico o finanziario;
  • di informare il mondo degli affari dei suoi lavori e del ruolo del Tesoriere d’Impresa; di organizzare a questo proposito “stage”, seminari, viaggi di studio e altri mezzi di informazione, formazione ed aggiornamento funzionali all’attività associativa.

ARTICOLO III – Sede

La Sede dell’Associazione è fissata a Milano.
Potrà essere trasferita ovunque, in Italia, per decisione del Consiglio Direttivo, di cui all’art. VII, che inoltre ha facoltà di deliberare l’istituzione di Delegazioni o uffici distaccati.

ARTICOLO IV – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

ARTICOLO V – Composizione e Quote

  1. L’Associazione è formata da Soci Effettivi, Aggregati e Onorari:

A. Soci Effettivi

Sono considerati come tali le persone fisiche che siano accettate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione sulla base di:

  1. requisiti di professionalità:
    a.  operanti nell’ambito della Funzione Finanza o Tesoreria di imprese pubbliche o private, industriali, commerciali e di servizi (ivi comprese le Assicurazioni), indipendentemente dal rapporto con l’azienda, con esclusione di quelle esercitanti attività bancaria, di consulenza finanziaria o in generale consulenza che abbia un chiaro conflitto di interesse con la professione del tesoriere;
    b.   che abbiano avuto il titolo di Socio Effettivo per almeno 6 anni all’interno dell’associazione anche se alla data ricoprono un altro incarico in azienda, fatto salvo sempre un ruolo, anche non esclusivo, in conflitto di interesse con la professione del tesoriere;
  2. impegnate a partecipare regolarmente e in modo attivo ai lavori dell’Associazione;
  3. in regola col pagamento delle quote annuali il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo;

B. Soci Aggregati

Sono considerati come tali le persone fisiche che siano accettate da Consiglio Direttivo dell’Associazione:

  1. interessate ai problemi ed alle tecniche di gestione della Tesoreria e della Finanza Aziendale in genere ma che non ne svolgono l’attività in modo continuativo e/o abbiano un ruolo anche non esclusivo secondario legato alla consulenza finanziaria in conflitto di interesse con la figura del tesoriere; tra queste figure possiamo considerare anche gli Studenti tra i 18 e i 30 anni, non ancora entrati nel mondo del lavoro, che abbiano formulato domanda di adesione all’Associazione, interessati didatticamente a sviluppare in AITI le proprie conoscenze e competenze nel campo della gestione aziendale  e dei rapporti con i mercati del credito
  2. impegnate a partecipare regolarmente ed in modo attivo ai lavori dell’Associazione;
  3. in regola col pagamento delle quote annuali il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo;

A richiesta sono ugualmente considerati come Soci Aggregati i Soci Effettivi che, non esercitando più nella Funzione Finanza o Tesoreria Aziendale abbiano perso la qualità di Soci Effettivi.

C. Soci Onorari

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualità di Socio Onorario a tutte le personalità che per la loro opera conferiscono prestigio all’Associazione.
Il socio Onorario, ha la facoltà di rinunciare al privilegio di non versare la quota annuale omaggiata, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, prima dell’inizio dell’esercizio sociale. Con tale rinuncia il Socio in oggetto potrà scegliere, in caso di candidatura elettiva del CD, se partecipare con la qualifica di socio onorario o con la qualifica di socio attribuitagli, a seconda delle caratteristiche indicate nei punti 1a e 1b, tra socio Effettivo o Aggregato. Nel momento in cui la quota non venga più versata nei termini indicati al successivo punto 2. Quote, rimane la sola qualifica di socio Onorario.
In relazione alle caratteristiche distintive dell’Associazione, i Soci Effettivi dovranno costituire la maggioranza della compagine associativa. Il Consiglio opererà il costante monitoraggio del rispetto di questo requisito nella disamina delle richieste formulate dagli aspiranti Soci, in modo da evitare che i Soci Aggregati raggiungano o superino di numero quelli Effettivi.

  1. Quote

Per svolgere la propria attività l’Associazione costituisce un fondo sociale formato dai versamenti delle quote associative dei Soci, nonché da eventuali contributi straordinari. A questo scopo per i Soci Effettivi ed i Soci Aggregati è previsto il versamento della quota associativa annua (anno solare), il cui ammontare viene fissato dal Consiglio Direttivo e deve essere versato entro il 31 marzo di ciascun anno. Le quote pagate dai Soci diventano patrimonio dell’Associazione; di conseguenza, esse non sono rivalutabili e non sono trasmissibili né inter vivos né mortis causa.

ARTICOLO VI – Dimissioni, Decadenza , Radiazioni

  1. La qualità di Socio Effettivi si perde:
  • con le dimissioni;
  • con la cessazione dell’attività nell’ambito della Funzione Finanza o Tesoreria Aziendale
  • con la variazione della situazione professionale non coerente con i requisiti di cui al punto 1.A – Soci Effettivi dell’art. V;
  • con la decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo per il mancato pagamento della quota annuale;
  • con la radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per motivi gravi.
  1. La qualità di Socio Aggregato si perde:
  • con le dimissioni;
  • con la decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo per il mancato pagamento della quota annuale;
  • con la radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per motivi gravi.
  1. I Soci dimissionari, decaduti o radiati non possono accampare alcun diritto sui beni dell’Associazione né formulare reclami sulle somme versate.

ARTICOLO VII – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 15 Soci eletti a scrutinio segreto per 3 anni dall’Assemblea Ordinaria e scelti fra le categorie dei Soci Effettivi, Aggregati e Onorari, nelle stesse proporzioni in cui si ripartiscono i Soci nelle predette categorie al momento dell’elezione.
Il Consiglio Direttivo decade in concomitanza all’approvazione del Rendiconto di Cassa relativo all’ultimo anno solare nel quale il Consiglio Direttivo è stato in carica.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo di provvedere al reintegro dei Consiglieri uscenti durante l’esercizio salvo ratifica da richiedersi all’Assemblea Ordinaria in occasione della prima convocazione, mantenendo inalterata la proporzione tra i Consiglieri eletti nelle diverse categorie. Tutti i Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

ARTICOLO VIII – Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre ed ogni volta che sia convocato dal suo Presidente o su domanda di almeno un terzo dei suoi Membri.
La presenza della metà più uno dei Membri del Consiglio Direttivo è necessaria per la validità delle delibere. I Membri del Consiglio Direttivo che non partecipano a tre Consigli consecutivi decadono automaticamente dalla carica, salvo presentazione di giustificati ed eccezionali motivi, che siano accettati dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da un Vice-Presidente o, in caso di assenza, dal Consigliere più anziano di età. La verbalizzazione delle sedute redatta su un registro speciale è firmata dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti dei Membri presenti; in caso di parità il voto del Presidente della riunione vale doppio.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è ammessa anche tramite video o tele-conferenza e si considera avvenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il Segretario.

ARTICOLO IX – Poteri e Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri più estesi per agire a nome dell’Associazione e autorizzare tutti gli atti e le operazioni permesse all’Associazione che non siano riservate alle Assemblee. Delibera in particolare sugli importi delle quote, sull’ammissione dei Soci e sulla loro radiazione per motivi gravi o il loro decadimento per mancato pagamento delle quote.
Può delegare poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti e per un tempo limitato sia ai suoi Membri che a terzi. A questo titolo, può nominare dei Delegati Regionali incaricati di rappresentare e di sviluppare localmente l’azione dell’Associazione.
Il Consiglio nomina ogni anno, fra i suoi membri, un Presidente, uno o due Vice-Presidenti, un Segretario e un Tesoriere, i quali sono rieleggibili. Le funzioni dei Membri del Consiglio Direttivo sono gratuite.
I poteri di firma su eventuali conti bancari intrattenuti dall’Associazione possono essere attribuiti soltanto al Rappresentante Legale, che può delegarli unicamente alle Cariche Sociali in via autonoma, oppure ad altri Consiglieri con l’approvazione del Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata (due terzi dei presenti).

ARTICOLO X – Ruolo e Attribuzione delle Cariche del Consiglio Direttivo

a.  Il Presidente è incaricato di far eseguire le decisioni del Consiglio Direttivo e di assicurare il buon funzionamento dell’Associazione, che rappresenta legalmente. E’ investito di tutti i poteri necessari, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto associativo prevedono espressamente demandati all’Assemblea Ordinaria o Straordinaria o al Consiglio Direttivo. Convoca le Assemblee Ordinarie, Straordinarie e le riunioni del Consiglio Direttivo e, salvo impedimento, le presiede.

b.  I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di suo impedimento o quando delegati.

c.  Il Segretario è incaricato di tutto ciò che concerne la corrispondenza e gli archivi. Redige i verbali dei Consigli e delle Assemblee e ne assicura la trascrizione sui registri; collabora con il Presidente nella esecuzione delle iniziative prese dal Consiglio Direttivo e sovrintende agli Uffici dell’Associazione.

d.  Il Tesoriere ha cura dell’amministrazione e della contabilità dei fondi dell’Associazione. Il Tesoriere compila inoltre il rendiconto economico annuale che, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo, sottopone all’Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO XI – Commissioni e Delegazioni

Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati per lo studio di problemi ed attività professionali specifiche per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Può inoltre istituire Delegazioni Regionali sempre per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Nei Comitati possono svolgere attività anche non Soci.

ARTICOLO XII – Revisori dei Conti

La gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori dei Conti nominati dall’Assemblea Ordinaria che al loro interno designano il Presidente.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Revisori hanno il compito di effettuare almeno due verifiche all’anno sulla corretta tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali, sugli adempimenti civilistici e fiscali, sull’adeguatezza delle procedure poste in essere dall’Associazione nel rispetto di leggi, norme e regolamenti. Hanno, inoltre, l’obbligo di presentare con immediatezza al Consiglio Direttivo qualsiasi rilevazione di mancata ottemperanza agli obblighi di legge, allo Statuto e ai regolamenti associativi, nonché di relazionare al Consiglio Direttivo in merito alle verifiche effettuate.

ARTICOLO XIII – Assemblea Ordinaria

L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno di ogni anno, per approvare il Rendiconto di Cassa e la relazione relativi all’esercizio precedente, scaduto il 31 dicembre.
Inoltre viene convocata per eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti e per deliberare su quanto previsto all’ordine del giorno.
All’Assemblea Ordinaria possono partecipare i Soci Effettivi e Aggregati in regola con il pagamento della quota annuale e i Soci Onorari.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo ed è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento della metà più uno dei Soci , anche per delega , ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli argomenti portati all’ordine del giorno su proposta del Consiglio Direttivo o su domanda scritta di almeno il 10% dei Soci e depositata in Segreteria almeno 30 giorni prima dell’Assemblea.
Ciascun Socio ha diritto ad un voto, tuttavia i Soci appartenenti ad uno stesso Gruppo avranno diritto complessivamente ad un massimo di 5 voti. E’ ammessa la facoltà di farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio. Ciascun Socio non può rappresentare più di 10 Soci. Su richiesta del Consiglio Direttivo è ammessa la votazione per corrispondenza, anche a mezzo di e-mail, telefax o e-voting.
L’Assemblea Ordinaria potrà essere tenuta anche con la procedura del referendum, inviando a tutti i Soci il testo delle delibere proposte, che si riterranno approvate con il consenso scritto della maggioranza dei Soci che hanno partecipato al referendum, anche a mezzo di e-mail, telefax o e-voting.

ARTICOLO XIV – Assemblea Straordinaria

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo qualora si debba deliberare su variazioni dello Statuto, proroga o scioglimento dell’Associazione, fusione o incorporazione in altri enti similari e ogni qual volta venga richiesto da almeno un decimo dei Soci (in regola con il pagamento della quota annuale).
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento della metà più uno dei Soci, presenti o rappresentati, e le sue deliberazioni sono valide se approvate con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei Soci presenti o rappresentati.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria potrà deliberare se saranno presenti o rappresentati almeno il 25% dei Soci.
L’Assemblea Straordinaria potrà essere tenuta anche con la procedura del referendum, inviando a tutti i Soci il testo delle delibere proposte, che si riterranno approvate con il consenso scritto della metà più uno dei Soci ed una maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al referendum, anche a mezzo di e-mail, telefax o e-voting.

ARTICOLO XV – Verbale

I verbali dei Consigli e delle Assemblee vengono trascritti dal Segretario su un registro e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Il Segretario può fornire degli estratti che fanno fede nei confronti di terzi.

ARTICOLO XVI – Risorse dell’Associazione

Le risorse dell’Associazione sono composte:

  1. dalle quote versate dai Soci;
  2. dalle sovvenzioni pubbliche o private nei limiti autorizzati dalla legge;
  3. dalle somme percepite come compenso di prestazioni fornite dall’Associazione;
  4. da redditi di fondi depositati o comunque amministrati e da tutte le risorse autorizzate dai testi legislativi e   regolamentari.

L’Esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E’ fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione.

ARTICOLO XVII – Scioglimento

In caso di scioglimento volontario o forzato, l’Assemblea Straordinaria delibera, come previsto nell’ARTICOLO XIV, e designa uno o più Commissari incaricati della liquidazione dei beni dell’Associazione.
Attribuisce, di sua scelta, l’attivo netto ad Associazioni aventi un oggetto simile al proprio o ad enti pubblici o privati riconosciuti di pubblica utilità.

ARTICOLO XVIII – Dichiarazione e Pubblicazioni

Il Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, è incaricato di adempiere alle formalità di dichiarazione e di pubblicazione prescritte dalla legislazione in vigore.
A questo riguardo, vengono conferiti al Presidente dell’Associazione tutti i poteri.

ARTICOLO XIX – Regolamento Interno

Il Consiglio Direttivo può, se lo giudica necessario, emanare il testo di un Regolamento Interno che determini i criteri di applicazione del presente Statuto.
Detto Regolamento e le eventuali modifiche saranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria